Hai scelto di abitare in condominio e molto probabilmente, tra i tanti benefit che hai voluto scegliere ci sono la zona, i servizi e la qualità di vita ma non è da meno la presenza di un ascensore. Soprattutto chi vive in appartamenti ai piani superiori o ha bambini piccoli, passeggini o difficoltà motorie può apprezzare come plus la presenza di un elevatore nel proprio immobile. Quello che molti sottovalutano sono le spese e gli impegni di gestione; chiaramente in un condominio i costi vengono ripartiti tra i diversi condomini non gravando eccessivamente ma è comunque bene prendere in considerazione la cosa quando si parla di spese condominiali. Cosa c’è da sapere sugli ascensori in condomino? Cosa dicono le normative di manutenzione e sicurezza?
Vendra ascensori è il tuo riferimento su Lucca per l’assistenza e la manutenzione di ascensori e oggi ci svela tutto quello che c’è da sapere in materia.
Manutenzione ascensore condominiale: cosa stabilisce la legge
In Italia sembra esserci il numero più alto di ascensori installati rispetto ad altre nazioni europee; il motivo non è solo dato dal numero più alto di palazzi e condomini ma da quanto cerchiamo maggiore comfort abitativo soprattutto in caso di presenza di anziani, persone con difficoltà motorie o famiglie con bambini.
Per la manutenzione degli ascensori condominiali interviene la legge stabilendo una normativa molto precisa per garantire sicurezza e stabilità. A decretare ogni quanto è necessaria una operazione di manutenzione e le verifiche periodiche è il Decreto del Presidente della Repubblica conosciuto come DPR 162 del 1999; in modo particolare è l’articolo 12 che sancisce una manutenzione periodica che deve essere eseguita tassativamente ogni sei mesi.
Sono quindi due all’anno le manutenzioni necessarie per legge secondo quanto stabilito dalla normativa; questo obbligo non riguarda solo i condomini ma tutti gli ascensori ad uso pubblico e privato presenti sul territorio.
Negli ultimi tempi però, e più precisamente da Marzo 2017, un nuovo DPR numero 23 ha voluto alzare gli standard di sicurezza richiedendo altri requisiti; oggi è importante rispondere e soddisfare ogni richiesta stabilita dalla legge per evitare incidenti e soprattutto sanzioni che possono gravare notevolmente sull’intero condominio.
Quali sono gli obblighi dell’amministratore?
Solitamente l’amministratore di condominio porta avanti il contratto già presente per il servizio di manutenzione, salvo indicazione differente in assemblea condominiale. Il diritto al recesso del contratto vale ambo le parti e anche l’azienda di manutenzione può richiederlo ma è tenuta ad informare per tempo l’amministratore della disdetta così che possa provvedere ad una sostituzione.
Se la manutenzione ordinaria è obbligatoria per legge, quella straordinaria dipende dalle singole casistiche. In questo caso c’è l’articolo 2 del DM 27/08 che stabilisce come gli interventi finalizzati a gestire l’uso e quindi le singole riparazioni andranno concordate e ripartite tra i diversi condomini a seconda delle percentuali di proprietà. La normativa prevede che TUTTI i condomini siano tenuti a partecipare ed è proprio l’articolo 1124 del Codice Civile a stabilire che anche chi è al pianterreno dovrà fare la sua parte, versando quanto stabilito.
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